RE: diesis #06.2020 “Uso o Abuso?”: cover, remix e sampling

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Il diritto d’autore nei casi di rielaborazione.

Da una semplice cover ad articolati remix o campionamenti, per passione o per strategia commerciale, molti musicisti utilizzano composizioni altrui restituendo al pubblico un semplice rifacimento o una personale, a volte anche originale, versione.

La diffusione di tali opere determina specifiche conseguenze dal punto di vista del diritto d’autore che non possono essere ignorate se si vuole operare in regola.

LA COVER

Si parla di cover quando si tratta di rifacimento di un brano altrui, in cui la melodia e il testo non sono soggetti a sostanziali modifiche. Per l’esecuzione in pubblico di cover non è necessario richiedere l’autorizzazione direttamente all’autore qualora quest’ultimo sia iscritto ad una società di collecting: sarà questa a ripartire al titolare dei diritti i compensi versati dall’organizzatore dell’evento. Invece, nel caso in cui l’autore dell’opera non sia iscritto ad alcuna collecting bisognerà rivolgersi direttamente a lui per ottenere il permesso e corrispondere l’eventuale compenso.

Per quanto riguarda la pubblicazione su supporti fisici, il produttore fonografico dovrà richiedere una licenza alla società di gestione collettiva che gestisce i diritti su quel brano o al titolare stesso qualora non sia iscritto ad alcuna di esse, pagando la somma richiesta (fatto salvo l’obbligo di apporre i bollini).

Nei casi in cui, invece, si elabora/modifica un brano, intervenendo sul testo o sulla composizione musicale, modificando le parole o le caratteristiche strutturali, non è più sufficiente la licenza rilasciata dalla società di gestione collettiva, poiché quest’ultima non intermedia il diritto esclusivo di elaborare/modificare l’opera, ma è necessaria l’autorizzazione dell’autore o dell’editore (se presente) e l’eventuale pagamento della somma da loro richiesta.

La stessa autorizzazione è necessaria se si vuole realizzare un video musicale della cover, cioè se si vuole sincronizzare il brano con immagini che non riproducono semplicemente l’esecuzione musicale dal vivo (si tratta infatti di una forma di elaborazione dell’opera).

Qualora, poi, l’elaborazione/modificazione non riguardi solo l’opera ma anche la registrazione fonografica della stessa (come nel caso della sincronizzazione) si dovrà richiedere l’autorizzazione ed eventualmente corrispondere un compenso anche al titolare dei diritti connessi sulla registrazione (produttore fonografico).

IL SAMPLING, IL REMIX E IL MASHUP

Con lo sviluppo delle tecnologie che hanno permesso la copia ed il taglio di registrazioni, si sono imposti in maniera esponenziale nel mondo musicale vari fenomeni di rielaborazione.

Il sampling o campionamento consiste nell’acquisire un frammento di un brano altrui per inserirlo nella propria registrazione.

Il remix e il mashup nascono dal campionamento o dall’acquisizione, integrale o parziale, di una registrazione esistente e dalla modifica della stessa, per cui il prodotto finale sarà una nuova e diversa versione del brano. Il remix può essere considerato una specie di variazione sul brano che solitamente ne modifica arrangiamento, base ritmica e struttura (e che può essere più o meno invasiva), mentre il mashup consiste nella sovrapposizione di parti di diversi brani. In entrambi i casi, la cosiddetta opera derivata (remix o mashup) può avere carattere creativo ed essere tutelata dal diritto d’autore.

Questi processi musicali implicano l’utilizzazione sia di un’opera tutelata dal diritto d’autore, sia della registrazione fonografica e dunque necessitano sempre del consenso dell’autore o editore e del produttore, fatto salvo il caso in cui l’opera e/o la registrazione siano in pubblico dominio o rilasciate con licenze aperte che consentono la creazione di opere derivate e nel rispetto di quanto stabilito nelle licenze stesse (V. ad esempio licenze Creative Commons).

Qualora, dunque, non si ottenga l’autorizzazione ci si espone al rischio di azioni legali e richieste di pagamento dei compensi, nonché di risarcimento dei danni da parte dei titolari dei diritti.

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Se arrivati fin qui ve lo state ancora chiedendo, la risposta è “NO”: il campionamento usato in un’altra registrazione, in un remix, ecc., non può essere considerato una citazione, neppure con un ampio sforzo interpretativo.

Per approfondire l’argomento del remix e il rapporto con il copyright, consigliamo la visione del documentario “RIP!: A remix manifesto”, diretto da Brett Gaylor, basato sulla vicenda del dj Girl Talk ‘perseguitato’ dalle major americane per aver fatto remix, mashup ed in generale aver utilizzato opere protette dal copyright senza autorizzazione.

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Last modified: 12 Gennaio 2021