Definizione e riconoscimento di creatività nel mondo del diritto.
Il diritto d’autore è un sistema di norme volto a bilanciare due contrapposti interessi: da un lato, quello dell’autore alla remunerazione ed alla tutela certa della propria opera, dall’altro, quello della collettività all’accesso alla cultura.
Il diritto d’autore non tutela le idee ma le forme con cui queste ultime sono espresse. Un’idea può manifestarsi come opera musicale attraverso la combinazione di quattro elementi: ritmo, armonia, melodia ed eventualmente testo. Le modalità di sovrapposizione di tali componenti generano il “suono” del brano, caratterizzandolo nella sua unicità e strutturandolo in una forma che potremmo definire complessa.
Fatti salvi casi particolari, normalmente armonia e ritmo non sono in grado di individuare univocamente un brano, a differenza di testo e melodia che lo rendono riconoscibile e al tempo stesso distinguibile dagli altri. Sono questi ultimi elementi, dunque, che godono di tutela dal punto di vista del diritto d’autore se presentano il cosiddetto carattere creativo.
Nel mondo del diritto però, il concetto di creatività va individuato e definito tecnicamente, prescindendo dal dibattito “Arte o non Arte?”. La tutela non è riconosciuta, infatti, soltanto alle opere di indiscusso valore artistico, ma a qualsiasi opera che si distingua da quelle precedenti (novità) ed esprima e rifletta la personalità e l’individualità dell’autore (originalità), anche se rappresenta idee e concetti semplici e noti a tutti. L’impronta personale viene impressa tramite la scelta dell’autore tra un vastissimo numero di elementi espressivi con cui sarebbe stato possibile trasmettere lo stesso pensiero.
Questo concetto di creatività è stato definito ribaltando la precedente definizione per cui l’opera creativa era considerata solo in termini di novità assoluta, del “mai sentito prima”, caratterizzata da scelte artistiche di qualità superiore rispetto alle capacità medie. Dal punto di vista giuridico, infatti, la creatività non è legata ad un giudizio di valore sull’opera o al suo impatto sul pubblico, ma è ancorata a caratteristiche neutre (novità e originalità) che circoscrivono l’oggetto della tutela. Se l’interpretazione non si fosse orientata in tal senso, molte avanguardie o musiche sperimentali, come ad esempio la musica concreta o elettronica, avrebbero incontrato notevoli difficoltà ad ottenere un giusto riconoscimento nel mondo del diritto. Nella maggior parte dei casi, i problemi di identificazione del carattere creativo sorgono quando l’opera viene plagiata o è il frutto di un plagio. Poiché non c’è una una regola assoluta e indistintamente applicabile per verificare l’elemento creativo di un brano, i Giudici valutando casi di plagio, hanno contribuito a circoscrivere ed individuare nel concreto le caratteristiche delle opere tutelate.
Diritti D'Autore MUSICA E DIRITTO RE DIESIS
Last modified: 30 Aprile 2019