RE: diesis #02.2021 “Che vita sarebbe senza” – Colonne sonore musicali

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Le differenze tra opera appositamente composta e opera già pubblicata in termini di diritti d’autore.

Quando si parla di colonna sonora musicale, è necessario distinguere tra musica appositamente composta per l’opera audiovisiva e musica già pubblicata che viene inserita successivamente in un’opera audiovisiva, indipendentemente dallo scopo per cui era stata inizialmente creata. Questa distinzione determina diverse conseguenze sul piano dei diritti e della gestione degli stessi.

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In caso di colonna sonora appositamente creata per il film, il compositore lavora a stretto contatto con il regista (direttore artistico) ed è considerato co-autore dell’opera insieme con l’autore del soggetto, della sceneggiatura ed il regista stesso.

Il produttore cinematografico, quindi, deve concordare con l’autore o l’editore le condizioni per ottenere un’autorizzazione per la sincronizzazione (diritto di abbinare la musica alle immagini in movimento), generalmente prevista direttamente all’interno degli accordi contrattuali di commissione. All’autore e/o editore, inoltre, spetta un ulteriore compenso derivante dalle somme versate alla S.I.A.E. dagli esercenti delle sale cinematografiche per l’esecuzione pubblica dell’opera.

All’autore e/o editore, inoltre, spetta un ulteriore compenso derivante dalle somme versate alla S.I.A.E. dagli esercenti delle sale cinematografiche per l’esecuzione pubblica dell’opera.

Le musiche di un film, anche quando vengono composte in funzione ed in ragione del film stesso, costituiscono un’opera a sé stante, alla quale si applicano tutte le norme riguardanti i diritti morali e patrimoniali, di cui abbiamo già trattato negli articoli precedenti.

Pertanto, considerata la rilevanza delle colonne sonore nel mercato discografico, è lecita l’utilizzazione separata della sola opera musicale, purché ciò non determini un pregiudizio ai diritti spettanti al produttore cinematografico. È frequente, infatti, che lo stesso produttore riesca ad ottenere delle partecipazioni sui guadagni derivanti dagli ulteriori sfruttamenti della sola opera musicale.

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Per quanto riguarda, invece la sincronizzazione di un’opera musicale precedentemente creata, l’autore non è considerato co-autore dell’opera audiovisiva. Anche in questo caso il produttore cinematografico dovrà ottenere dall’autore o dall’editore la licenza per la sincronizzazione a fronte del pagamento di un compenso e a questi ultimi spetterà un ulteriore compenso per l’esecuzione pubblica dell’opera che verrà loro ripartito da S.I.A.E..

Accade spesso, per motivi economici e gestionali, che le case di produzione stipulino delle convenzioni con alcuni editori musicali per l’uso ai fini della sincronizzazione dei brani del loro catalogo.

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Infine, sia nel caso di opera creata appositamente per l’opera cinematografica, sia nel caso di brano già pubblicato, sarà compito del produttore cinematografico richiedere l’autorizzazione e regolare i rapporti anche con il produttore fonografico dell’opera musicale, titolare dei diritti connessi sulla stessa. Al produttore ed agli Artisti Interpreti Esecutori spetterà un compenso per l’utilizzazione del fonogramma nell’ambito cinematografico gestito dalle rispettive imprese di intermediazione.

Alla luce di quanto brevemente esposto, si raccomanda sempre una attenta ed accorta valutazione degli accordi che regolano la sincronizzazione delle proprie opere musicali.

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Last modified: 16 Luglio 2021