RE: diesis #04.2019 Conoscete i vostri diritti – 2. i Diritti Patrimoniali

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Colui che crea l’opera musicale, indipendentemente dalle modalità e senza particolari formalità, ne è considerato l’autore (o il compositore) ed è titolare dei diritti d’autore morali e patrimoniali.

I diritti patrimoniali o di sfruttamento economico dell’opera, sono dodici diritti esclusivi cioè esercitabili soltanto dall’autore o da terzi da lui autorizzati, trasferibili mediante contratti di cessione o di licenza, indipendenti tra loro e con durata limitata, estesa fino a 70 anni dopo la morte dell’ultimo degli autori. Trascorso questo periodo di tempo, l’opera cade in “pubblico dominio” ed è liberamente utilizzabile nel rispetto dei diritti morali, imprescrittibili.

L’autore quindi è il titolare dei diritti di:

1 _ Pubblicazione, cioè di decidere il momento in cui rendere conosciuta e disponibile l’opera al pubblico. Pubblicare un’opera non richiede formalità nè modalità o mezzi particolari e può dunque realizzarsi, ad esempio, con l’upload in internet, l’esecuzione in strada, ecc. (Art. 12 ldA).

2 _ Riproduzione, avente per oggetto la moltiplicazione dell’opera in copie in qualunque modo e forma, anche se temporanea, indiretta o parziale, tra cui l’upload di un brano su YouTube (Art. 13 ldA).

3 _ Trascrizione, cioè trasformazione dell’opera in altra forma; nel campo musicale ciò
avviene con la redazione dello spartito (Art. 14 ldA).

4 _ Esecuzione o rappresentazione dell’opera dinanzi ad un pubblico presente (concerto) anche tramite strumenti meccanici (dj set), gratuitamente o a pagamento (Art. 15 ldA).

5 _ Comunicazione dell’opera ad un pubblico non presente nel luogo ove avviene la comunicazione, quindi attraverso l’impiego di strumenti di trasmissione a distanza, ad esempio radio, telefono, televisione o diretta Facebook (Art. 16 ldA).

6 _ Messa a disposizione dell’opera tramite strumenti, come i servizi on demand, che permettono al pubblico di scegliere il luogo e il tempo in cui fruire della stessa (tra cui la diretta Facebook nei casi in cui, una volta conclusa, rimanga a disposizione) (Art. 16 co.2 ldA).

7 _ Distribuzione, per cui l’autore può commercializzare con qualsiasi mezzo l’originale o le copie materiali dell’opera, ad esempio con la vendita dei CD. Le copie materiali, una volta messe in commercio non saranno più soggette al controllo da parte dell’autore relativamente ai successivi passaggi di proprietà, e potranno essere liberamente cedute. Diversamente, nel caso di messa a disposizione attraverso internet, l’opera, anche se legalmente acquistata, non potrà essere ricondivisa o rivenduta in rete (Art. 17 ldA).

8 _ Traduzione dell’opera in altra lingua (Art. 18 ldA).

9 _ Modificazione, che comprende le modifiche dell’opera meramente trasformative che
non hanno carattere creativo (Art. 18 ldA).

10 _ Elaborazione, che indica il diritto di autorizzare qualsiasi trasformazione dell’opera di carattere creativo, come ad esempio il remix, il mashup, la sincronizzazione (Art. 18 ldA).

11 _ Prestito, cioè la cessione temporanea dell’originale o di copie dell’opera senza un ritorno economico (Art. 18 bis ldA).

12 _ Noleggio, cioè la cessione temporanea dell’originale o di copie dell’opera a fronte del pagamento di una somma di denaro (Art. 18 bis ldA).

I diritti patrimoniali costituiscono una importantissima fonte di guadagno per l’autore e garantiscono in generale il progresso e l’incrementazione della produzione artistica, tuttavia è importante che essi siano conosciuti anche da coloro che fanno uso di opere altrui al fine di evitare sanzioni e ripercussioni legali dovute a sfruttamenti illeciti.

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Last modified: 10 Ottobre 2019