“Non sparate sul batterista”: lungi dal riguardare i beat del malcapitato di turno, la prova di tempo è fondamentale in caso di rivendicazione dell’opera.
Un’opera che presenta le caratteristiche di novità ed originalità è tutelata dal diritto d’autore dal momento in cui viene creata e l’Autore si presume sia colui che si definisce come tale nelle forme d’uso dell’opera (es: esibizione dal vivo, pubblicazione su internet, publicazione cd o spartiti, ecc.). Per questa ragione, è necessario che l’autore si indichi sempre come tale in tutti gli utilizzi dell’opera stessa.
Poichè si è autori dal momento della creazione senza che sia necessaria alcuna formalità, è opportuno poter dare prova che la creazione sia avvenuta in un momento preciso. La prova di tempo, dunque, lungi dal riguardare i beat del malcapitato batterista di turno, è fondamentale in caso di rivendicazione dell’opera da parte di un altro soggetto o di appropriazione illegittima. Se l’autore, infatti, avrà una “prova di tempo legalmente certa” potrà dimostrare la cosiddetta “anteriorità”, cioè che l’opera era in suo possesso in un momento antecedente rispetto a chiunque altro.
Ci sono vari modi per ottenere una prova di tempo legalmente certa.
A – Deposito dell’opera in SIAE
Gli iscritti alla SIAE come soci o mandanti ottengono già una prova di tempo legalmente certatramite il deposito dell’opera presso la società di gestione collettiva. L’iscritto alla SIAE, infatti, è tenuto a depositare tutte le proprie opere destinate ad un uso pubblico.
B – Deposito delle opere inedite presso la sezione O.l.a.f. della SIAE
Si tratta di una modalità a cui possono accedere anche i non iscritti. A fronte di una tariffa fissa (€ 72,00 per gli iscritti ed € 144,00 per i non iscritti) l’ente fornisce una prova dell’esistenza dell’opera alla data del deposito. Il deposito vale per 5 anni, alla scadenza dei quali, in caso di mancato rinnovo, l’esemplare viene distrutto.
C – Apposizione di una marcatura temporale
Tramite questa procedura vengono aggiunti ai dati del file digitale i dati relativi al giorno e all’ora del deposito. Tale servizio, che ha una vera e propria validità legale, è offerto da numerosi siti dietro pagamento di una tariffa. La scelta del sito a cui affidarsi, però, non deve essere fatta solo sulla base dei costi ma anche considerando la durata della marcatura e l’affidabilità del servizio.
Vi sono poi altri mezzi comunemente utilizzati che non hanno il medesimo carattere di certezza e validità degli strumenti sopra elencati.
1 – Raccomandata A/R
Con la spedizione della raccomandata si ottiene un timbro postale che certifica la data di spedizione, tuttavia per avere certezza del contenuto della raccomandata è necessario che il timbro venga apposto sul documento stesso, quindi ad esempio l’invio di una busta contenente un cd con l’opera non garantisce alcuna sicurezza all’Autore.
2 – Messaggio di posta elettronica certificata
Come per la raccomandata, la p.e.c. da piena prova dell’invio della spedizione e della consegna del messaggio, ma non conferisce certezza al contenuto degli allegati, i quali a loro volta dovrebbero essere sottoscritti digitalmente o integrati con una marcatura temporale. Inoltre è necessario conservare successivamente tutte le ricevute dei messaggi inviati.
In ogni caso, è bene evidenziare che esistono orientamenti diversi in merito al valore legale della p.e.c., alcuni più restrittivi di altri, e il predetto strumento rimane rischioso in caso di controversia.
In base a quanto detto, per assicurare una data certa alla vostra opera è bene utilizzare gli strumenti adatti, partendo dal presupposto, sempre valido, che è meglio prevenire che curare.
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diritto d'autore MUSICA E DIRITTO prova di tempo legalmente certa RE DIESIS Siae
Last modified: 29 Giugno 2020